Art. 9.
(Modalità delle attività di cooperazione).

      1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere predisposti nel rispetto delle previsioni contenute nei Piani-Paese elaborati dall'ACS ai sensi dell'articolo 4.
      2. Il Piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con la società civile organizzata locale e, salvo che nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese partner. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese partner, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e le attività degli operatori internazionali.
      3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefìci e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione predetti devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2.
      4. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione ed ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità

 

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locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 25, o di suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.
      5. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità ambientale, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.
      6. Le valutazioni di cui al comma 5, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi partner e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS prima dell'approvazione del progetto stesso.
      7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo 25, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 5 e 6 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori standard internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le medesime modalità previste per la loro approvazione.